Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 05/04/1985 n. 118

Art. 5-ter - (Programma integrativo per il comune di Roma).

1. Il comune di roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'art. 21-ter del Decreto-Legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94, entro i limiti dell'importo complessivo di lire 240 miliardi previsto nello stesso art. dei mutui che la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune medesimo unicamente per l'acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le caratteristiche di cui al citato art. 21-ter.

2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni è subordinata alla presentazione alla cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo.

3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto art. 21-ter del Decreto-Legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94.

Art. 5-quater - (Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978 n. 457 ).

1. Per le necessità di cui all' art. 5, diciassettesimo comma, del Decreto- Legge 23 gennaio 1982 n. 9 , come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982 n. 94, è autorizzato il limite di impegno di 5 miliardi di lire per l'anno 1985, da iscriversi nel capitolo 8248 dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici.

2. al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati per l'anno 1985 ai sensi dell' art. 1, undicesimo comma, del richiamato Decreto-Legge 23 gennaio 1982 n. 9 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94.

Art. 5-quinquies -(Competenze delle province autonome di trento e di bolzano).

1. Le province autonome di trento e di bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. a tal fine i finanziamenti ordinari sono corrisposti a norma dell' art. 39 della legge 5 agosto 1978 n. 457 .

2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto." L'articolo 6 è soppresso.

Art. 2 -Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi

1. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del Decreto-Legge 18 settembre 1984 n. 582 , e del Decreto-Legge 1 dicembre 1984 n. 795 , e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

2. Le disposizioni del Decreto-Legge di cui al precedente art. 1 , escluse quelle di cui allo art. 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985. la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1985 PERTINI Presidente del Consiglio dei Ministri: Craxi Ministro dei Lavori Pubblici: Nicolazzi Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional